Pensione di Vecchiaia: la Guida Completa con i Requisiti Aggiornati al 2017

Riforma pensioni 2016 - Pensione di vecchiaia news

Le regole per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, salvo qualche eccezione, sono abbastanza simili tra loro, a prescindere dal Fondo o dalla Cassa cui si è iscritti.

Rimane, però, la complessità di un sistema che per raccordare le vecchie e le nuove normative presenta deroghe ed eccezioni, che rendono difficile comprendere se, come e quando si maturerà il frutto di anni di contributi versati.

Lo scopo di questa guida è quello di rispondere alla domanda “quando posso andare in pensione?”, e più in generale di fornire un filo d’Arianna per comprendere facilmente come funzionano le pensioni di vecchiaia per i lavoratori iscritti all’lNPS, che rappresentano la quasi totalità dei pensionati di oggi e di domani.

L’anno 2012 ha rappresentato per il sistema pensionistico italiano un giro di boa rispetto al passato. La Legge 214/2011 (la cosiddetta “Riforma Fornero”) ha introdotto le ultime novità sulle pensioni rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi previsti in precedenza per l’accesso alla pensione.

La Riforma delle pensioni Monti-Fornero (pensioni news) ha innalzato, dal primo gennaio 2012, i requisiti anagrafici richiesti per la pensione di vecchiaia, ha apportato novità al meccanismo di calcolo delle pensioni, ha cancellato le vecchie pensioni di anzianità sostituendole con una nuova prestazione, la pensione anticipata e, infine, ha introdotto meccanismi di penalizzazione o incentivi collegati all’età in cui si decide di andare in pensione.

Di carne al fuoco ce n’è parecchia, quindi direi: iniziamo!

La pensione di vecchiaia: quando vado in pensione?

La pensione di vecchiaia, che è il trattamento pensionistico più classico e ricorrente di qualsiasi sistema previdenziale, è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi, in presenza di 2 distinti requisiti:

  • il raggiungimento dell’età prevista per il diritto alla prestazione (l’età pensionabile);
  • l’accredito di un determinato numero di anni di contributi versati (l’anzianità contributiva).

Questi requisiti pensione variano a seconda della tipologia di attività lavorativa svolta (da dipendente, da parasubordinato o da autonomo) o dell’anno in cui si sia iniziata l’attività lavorativa.

Quindi quando vado in pensione? Non è così semplice, ma se leggi questo articolo troverai tutte le risposte.

Per coloro che hanno incominciato a lavorare prima del primo gennaio del 1996, le regole da applicare sono quelle del sistema retributivo o misto, previsto dalla Legge 335/1995.

Per chi, invece, può far valere solo contributi (non importa se da effettiva attività lavorativa o da riscatto oppure da contribuzione figurativa) versati dopo il 1995, i requisiti previsti sono quelli del sistema contributivo.

L’evoluzione della normativa in materia di pensioni di vecchiaia ha fatto sì che oggi vi siano diverse tipologie di pensione di vecchiaia:

  • la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto;
  • la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, che si distingue a sua volta in:
    • contributiva “pura”;
    • contributiva a seguito di opzione;
  • la pensione di vecchiaia nella Gestione Separata;
  • la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione;
  • la pensione di vecchiaia in regime di “cumulo” dei contributi accreditati in più fondi previdenziali pubblici.

La pensione di vecchiaia con il sistema retributivo e misto

Vediamo ora in maggiore dettaglio cosa prevede la legge per coloro che hanno diritto a percepire, poiché possono far valere almeno un contributo accreditato prima del 1996, la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo (il più economicamente vantaggioso) e misto, che prevede cioè sia una quota retributiva sia una quota contributiva.

Il requisito contributivo

Il requisito contributivo (si definisce, così, il numero di anni di contribuzione necessari per avere diritto alle prestazioni pensionistiche) per la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto è fissato, senza alcuna eccezione, in 20 anni di contributi, pari a 1040 settimane di versamento.

Concorrono a perfezionare il requisito, che è uguale per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), tutti i tipi di contribuzione: i contributi obbligatori, figurativi, da riscatto e volontari. Non va però dimenticato che ci sono ancora casi in cui è consentito ottenere la pensione di vecchiaia con solo 15 anni di contributi.

Queste eccezioni – che non sono state “cancellate” dalla Legge 214/2011, come conferma la circolare INPS n. 16/2013 – sono disciplinate dal D. Lgs. 503/1992 (la cosiddetta Riforma Amato) che, nell’introdurre dal 1993 nuove e più rigide regole in materia di accesso alla pensione, mantiene il vecchio requisito dei 15 anni di contributi, in vigore fino al 1992, nei confronti di:

  • lavoratori che al 31 dicembre 1992 avevano raggiunto i 15 anni di contributi;
  • lavoratori che erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 31 dicembre del 1992;
  • lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità, occupati per un minimo di 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;
  • lavoratori che al 31 dicembre 1992 avevano maturato un’anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il primo gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile, non avrebbero raggiunto il requisito contributivo richiesto in quel momento (in pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il primo gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile).

Il requisito dell’età

L’età richiesta per la pensione di vecchiaia, che fino al 2011 era fissata in 65 anni per gli uomini e 60 per le pensioni donne, senza distinzione tra lavoratori autonomi e dipendenti, si è innalzata dal 2012 a:

  • 66 anni per gli uomini, senza distinzione tra dipendenti e autonomi;
  • 62 anni per le donne lavoratrici dipendenti;
  • 63 anni e mezzo per le lavoratrici autonome.

A partire dal 2013 l’età pensionabile non è, però, più fissa ma cresce, periodicamente, così come cresce l’aspettativa di vita degli italiani. L’incremento sarà, fino al 2018, triennale mentre dal 2019 diventerà biennale.

Questo incremento è, per il triennio 2013-2015, di 3 mesi, di 4 mesi per il triennio 2016-2018, mentre per i periodi successivi si stima che l’innalzamento, che sarà accertato dall’ISTAT, viaggerà al ritmo di 2 o 3 mesi ogni volta.

L’innalzamento dell’età pensionabile è parzialmente compensato dalla scomparsa del meccanismo delle cosiddette “finestre”, ossia quel sistema che, fino al 2011, costringeva, una volta raggiunti i requisiti per la pensione, ad attendere 12 o 18 mesi, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, per ottenere la prestazione. Insomma raggiunti i requisiti si può decidere esattamente quando andare in pensione.

ESEMPIO PRATICO

Per comprendere meglio cosa accada all’età pensionabile a seguito dell’applicazione dell’adeguamento periodico, facciamo l’esempio di un lavoratore nato il primo gennaio del 1950: il nostro amico con le nuove regole otterrà la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi, ovvero da settembre del 2016; se, invece, non ci fosse l’adeguamento all’aspettativa di vita, di cui abbiamo appena parlato, sarebbe andato in pensione a febbraio del 2016.

Lavoratori invalidi all’80%

Secondo quanto previsto dalla Riforma Amato del 1992 (e confermato dalla Legge 214/2011), coloro che sono stati ritenuti invalidi dallTNPS in questa misura possono ottenere la pensione di vecchiaia al compimento dei 60 e 55 anni, rispettivamente per uomini e donne. Al requisito anagrafico appena indicato va aggiunto l’incremento per la cosiddetta “aspettativa di vita” e l’attesa per l’apertura della “finestra” di cui abbiamo appena parlato e che, in questi casi, è tuttora operante.

Lavoratori non vedenti

Per i lavoratori non vedenti dalla nascita o da data anteriore all’inizio dell’assicurazione, o che possono far valere almeno 10 anni di lavoro dopo l’insorgenza dello stato di cecità, valgono i seguenti requisiti anagrafici:

  • lavoratori dipendenti: 55 anni se uomini, 50 anni se donne;
  • lavoratori autonomi: 60 anni se uomini, 55 anni se donne.

Per tutti gli altri lavoratori non vedenti che non si trovino nelle condizioni che abbiamo prima ricordato, restano fermi i requisiti di età richiesti in via generale fino al 31 dicembre 1992, ovvero:

  • 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;
  • 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, per i lavoratori autonomi. Per essere ritenuto “non vedente” il lavoratore deve essere colpito da cecità assoluta o deve avere un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuali correzioni. Il loro stato deve risultare da uno dei seguenti documenti:
  • verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni mediche competenti per l’accertamento dell’invalidità civile (ciechi civili);
  • Modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro – Direzione Generale per le pensioni di guerra (ciechi di guerra);
  • Modello 69 tre rilasciato dalle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento della cecità (ciechi invalidi per servizio);
  • attestazione rilasciata dall’INAIL (ciechi invalidi del lavoro).

L’età pensionabile per le donne: quando andare in pensione

L’innalzamento dell’età pensionabile previsto dalla Legge 214/2011 è, per la pensione donne, ancora più brusco. Al meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita si è aggiunta, infatti, anche la decisione del legislatore di innalzare gradualmente, a partire dal primo gennaio del 2012, da 60 a 65 anni il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Per raggiungere la soglia dei 65 anni di età si procede, però, con un percorso a tappe. Si è iniziato dal primo gennaio del 2012 quando il requisito per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti è salito dai 60 anni, richiesti fino al 2011, a 62 anni. Dal 2014 il requisito anagrafico si è innalzato a 63 anni e mezzo, dal 2016 a 65 anni e, infine, dal 2018 a 66 anni.

Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette e lavoratrici parasubordinate) il ritmo è diverso: si è partiti dai 63 anni e 6 mesi previsti per il 2012; dal 2014 poi, occorrono 64 anni e 6 mesi, mentre dal 2016 e dal 2018 il requisito salirà, rispettivamente, a 65 anni e 6 mesi e a 66 anni.

Sommando i due incrementi, sia quelli per la parificazione dell’età pensionabile tra uomo e donna sia quelli per l’adeguamento alle speranze di vita, l’età richiesta alle donne per andare in pensione di vecchiaia si accresce in modo esponenziale.

Da quando decorre la pensione

Per tutti i trattamenti di vecchiaia con decorrenza successiva al primo gennaio 1993, ulteriore condizione per l’accesso alla pensione, in aggiunta ai requisiti anagrafico e contributivo, è la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Non è, invece, richiesta la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti né la cessazione dell’attività di lavoro autonomo.

Dal primo gennaio del 2012 in poi, la pensione decorre dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi, se al compimento dell’età questi non si erano ancora verificati.

Di seguito le tabelle riepilogative con le ultime novità sulle pensioni 2016:

Lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell’AGO, nonché assicurate al Fondo FS e al Fondo quiescenza Poste

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito età pensionabile da adeguare alla speranza di vita

Lavoratrici autonome e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito età pensionabile da adeguare alla speranza di vita

Lavoratori dipendenti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito età pensionabile da adeguare alla speranza di vita

Lavoratori autonomi e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito età pensionabile da adeguare alla speranza di vita

Attenzione, però, a un importante distinguo: la decorrenza della pensione è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato per tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi i lavoratori domestici e agricoli.

Le regole in vigore fino al 2011

La normativa in vigore fino al 31 dicembre 2011 stabiliva, invece, che il trattamento pensionistico per vecchiaia non scattava al raggiungimento dei requisiti di cui abbiamo parlato ma, una volta raggiunti questi requisiti, occorreva rispettare un rigoroso calendario (le cosiddette “finestre”).

Le regole di questo calendario, introdotte per la pensione di vecchiaia dal primo gennaio 2008 sono state nel tempo diverse. Per coloro che hanno maturato l’età e i contributi richiesti nel periodo dal primo gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, la decorrenza della pensione di vecchiaia era differente tra i lavoratori dipendenti e quelli autonomi.

Per i lavoratori dipendenti l’attesa verso la pensione di vecchiaia poteva andare da un massimo di 5 mesi a un minimo di 3 mesi. Per i lavoratori autonomi, invece, il meccanismo era più severo, in quanto il rinvio oscillava tra gli 8 e i 6 mesi.

Questo calendario è però cambiato nei confronti di coloro che hanno raggiunto entrambi i requisiti, quello anagrafico e quello retributivo, nell’anno 2011.

Secondo le disposizioni contenute nella Legge 122/2010, la decorrenza della prestazione era fissata esattamente un anno (un anno e mezzo per i lavoratori
autonomi) dopo aver tagliato il traguardo dei requisiti.

Per chi valgono le vecchie regole

La legge di riforma nel fissare le nuove regole richieste dal 2012 per la pensione di vecchiaia ha anche stabilito che nei confronti di alcuni soggetti continueranno ad applicarsi le norme in vigore fino al 31 dicembre 2011. Potranno avvalersi di questa possibilità, come vedremo più dettagliatamente più avanti:

  • coloro che hanno raggiunto i requisiti nel 2011;
  • i lavoratori in mobilità ordinaria e lunga;
  • i lavoratori titolari di assegno di accompagnamento alla pensione;
  • i lavoratori “esodati”;
  • i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari.

Le donne nate nel ’52

Una disciplina del tutto particolare è stata adottata per le lavoratrici dipendenti del settore privato, nate nel 1952 e al lavoro come lavoratrici dipendenti il 28 dicembre 2011, che hanno almeno 20 anni di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2012.

Se non vi fosse stato un apposito correttivo alla Legge 214/2011, queste persone sarebbero state fortemente penalizzate dalle nuove regole in materia di età pensionabile: arrivate a un passo dal traguardo della pensione di vecchiaia avrebbero visto rinviare la data del proprio pensionamento anche fino a 6 anni.

L’esempio tipico è quello di una donna, con ventenni di contributi versati, nata a novembre del 1952. Con le vecchie regole avrebbe raggiunto i requisiti a novembre del 2012 e avrebbe poi dovuto attendere i 12 mesi della cosiddetta “finestra mobile”. Senza il correttivo avrebbe invece tagliato il traguardo della pensione solo a novembre del 2019 ovvero a 66 anni e 11 mesi, con 5 anni e 11 mesi di ritardo.

Il correttivo di cui abbiamo parlato prevede che queste lavoratrici possano andare in pensione al compimento dei 64 anni di età, applicando così uno “sconto” di circa 2 anni rispetto alle regole generali.

È però opportuno precisare che al requisito anagrafico dei 64 anni si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, di cui abbiamo già parlato, e che prevede per il 2013, il 2014 e il 2015 un’età di 64 anni e 3 mesi, per il 2016 un’età di 64 anni e 7 mesi.

La pensione di vecchiaia con il sistema contributivo

Per tutti coloro che hanno iniziato la propria attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, per gli iscritti alla cosiddetta Gestione Separata e per quanti esercitano il diritto di opzione per il sistema contributivo, la Legge 335/1995 (meglio nota come “Riforma Dini”) ha previsto un’unica pensione, denominata “pensione di vecchiaia”.

I requisiti per questa prestazione hanno subito in questi ultimi anni variazioni e modifiche. Per consentire al lettore di comprendere se a una certa data avesse o meno conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo è bene riassumere quali siano stati nel corso del tempo questi requisiti.

I requisiti fino al 31 dicembre 2007

Fino al 31 dicembre del 2007, per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva, erano necessarie le seguenti condizioni:

  • la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
  • il compimento dei 57 anni di età;
  • almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
  • una misura della pensione maturata maggiore o pari a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (dal 65° anno di età si prescindeva da tale parametro).

Prima dei 57 anni di età, la pensione poteva essere conseguita soltanto con 40 anni di contribuzione (la riforma pensioni 40 anni contributi), per il raggiungimento dei quali erano esclusi i contributi da riscatto per periodi di studio e i versamenti volontari, ed erano rivalutati con il coefficiente 1,5 gli anni di lavoro effettuati prima del compimento dei 18 anni di età. Era, ed è tuttora, prevista inoltre una riduzione del requisito per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo per le lavoratrici madri. Secondo quanto previsto dalla Legge 335/1995, questa categoria può usufruire di pensionamento anticipato  di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi; in alternativa a questa opportunità è possibile ottenere l’applicazione di un coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica posseduta alla data di decorrenza della pensione, maggiorata di un anno, in caso di uno o due figli, di 2 anni in caso di tre o più figli.

I requisiti dal 2008 al 2011

Nel periodo dal primo gennaio 2008 al 31 dicembre del 2011, per accedere alla pensione nel sistema contributivo, veniva richiesto il rispetto delle seguenti condizioni:

  • la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
  • il compimento dei 60 o 65 anni di età, rispettivamente per donne e uomini;
  • almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
  • una misura della pensione maturata maggiore o pari a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (dal 65° anno di età si prescindeva da tale parametro).

Prima del compimento dell’età pensionabile, la pensione di vecchiaia poteva essere conseguita soltanto con 40 anni di contribuzione, per il raggiungimento dei quali erano compresi i contributi da riscatto per periodi di studio, esclusi i versamenti volontari e rivalutati con il coefficiente 1,5 gli anni di lavoro effettuati prima del compimento dei 18 anni di età.

In alternativa al requisito dei 40 anni di contribuzione era possibile accedere alla pensione con il meccanismo delle cosiddette “quote”, dato dalla somma degli anni di contribuzione e dell’età anagrafica, di cui parleremo nel capitolo 5, dedicato alla pensione anticipata.

I requisiti dal 2012

La Legge 214/2011, con alcune riforme pensioni, ha modificato sia i requisiti anagrafici sia, in parte, i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Dal primo gennaio 2012 chi ha la contribuzione interamente versata nel sistema contributivo, perché ha cominciato a lavorare dopo il primo gennaio 1996, potrà andare in pensione di vecchiaia con una duplice modalità. Potrà, infatti, ottenere la prestazione al compimento dell’età pensionabile prevista per i lavoratori dipendenti o autonomi, se può far valere 20 anni di contributi e se
l’importo della pensione maturata è superiore o pari a 1,5 volte l’ammontare dell’assegno sociale stabilito per quell’anno.

In assenza del requisito dei 20 anni di contributi, è possibile invece ottenere la pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 70 anni di età se si possono far valere almeno 5 anni di contributi.

C’è, in proposito, da precisare che anche il requisito dei 70 anni di età sarà incrementato periodicamente in funzione dell’innalzamento dell’aspettativa di vita (dal 2013 è già salito a 70 anni e 3 mesi).

Dal primo gennaio 2012 è scomparso anche per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo il meccanismo delle finestre di cui abbiamo fatto prima cenno, mentre rimane invariata la disposizione che impedisce l’erogazione della pensione se non è cessato il rapporto di lavoro dipendente.

ESEMPIO PRATICO

Prendiamo il caso tipico di un lavoratore che poteva far valere, come dipendente autonomo, 13 anni di contributi versati fino al 31 dicembre del 2000 e che dal primo gennaio 2006 aveva iniziato a versare con continuità 1 contributi alla Gestione Separata per un’attività di collaborazione.

In questa ipotesi, se non vi fosse stata la possibilità di optare per il calcolo contributivo, al compimento dei 66 anni e 3 mesi di età il nostro avrebbe potuto ottenere solo la pensione di vecchiaia maturata con i contributi versati alla Gestione Separata mentre avrebbe buttato via, senza alcuna possibilità di utilizzarli, i contributi versati in precedenza come lavoratore dipendente autonomo.

Con l’opzione, invece, egli può ottenere una pensione calcolata con il metodo contributivo sul complesso della contribuzione versata all’INPS (come dipendente e come parasubordinato), visto che aveva complessivamente più di 20 anni di contributi, di cui almeno 5 accreditati dopo il 1996.

Optare per il sistema contributivo

La rigida suddivisione fatta dalla Legge 335/1995 circa il criterio per individuare quale regime pensionistico applicare per la liquidazione della pensione di vecchiaia ai lavoratori assicurati (retributivo, misto, contributivo) è in parte attenuato da un’apposita norma della stessa Legge 335 che consente ai destinatari del sistema retributivo, in presenza di alcuni requisiti, di optare per le regole del sistema contributivo.

Gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, potevano fino al 31 dicembre del 2011 optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, a condizione che si potessero far valere alcune condizioni. Un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni (a tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), almeno 5 anni di contributi successivi al 31 dicembre 1995, sia effettivi sia figurativi, un importo della pensione maturata pari o superiore 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.

Fino al 31 dicembre del 2007, una volta rispettate le condizioni di cui sopra, era possibile per il lavoratore, uomo o donna, ottenere la pensione di vecchiaia al compimento dei 57 anni di età. Effettuando questa scelta la rendita sarebbe stata calcolata, però, con il metodo contributivo, ovvero in base all’entità delle contribuzioni versate e non più in base alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro antecedenti la data del pensionamento.

Dal primo gennaio 2008 al 31 dicembre del 2011 le condizioni per poter optare sono rimaste le stesse, mentre l’età pensionabile per vecchiaia è salita a 65 e 60 anni, rispettivamente per uomini e donne.

I motivi che fino al 2011 potevano indurre un lavoratore a optare per il metodo contributivo (in genere più sfavorevole) in luogo di quello retributivo erano determinati:

  • da un requisito contributivo più basso (15 anni di contributi invece di 20);
  • da un requisito anagrafico fino al 2007 minore (57 anni di età) di quello previsto per il metodo retributivo;
  • dalla possibilità di considerare come contribuzione utile al raggiungimento del requisito contributivo dei 15 anni anche i versamenti fatti alla Gestione Separata, che, come abbiamo detto in precedenza, per chi è nel sistema retributivo o misto non sono valutabili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria;
  • dalla possibilità di ottenere una pensione più elevata quando, in anni antecedenti il decennio da prendere a base per determinare la retribuzione pensionabile, si erano percepiti stipendi più elevati.

I requisiti per l’opzione dal 2012

Dal primo gennaio del 2012 la possibilità di optare per il metodo contributivo continua a esistere; è però cambiato il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione di vecchiaia che da 15 è passato a 20 anni, mentre il requisito anagrafico crescerà nel tempo così come crescerà l’aspettativa di vita.

La pensione di vecchiaia in totalizzazione

Come abbiamo già detto al capitolo 3, coloro che hanno versato contributi previdenziali in più Enti possono chiedere la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione quando sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • il compimento dei 65 anni di età, senza distinzione tra uomini e donne;
  • almeno 20 anni di contributi versati (non contano i periodi di contribuzione coincidenti presso diverse gestioni);
  • gli altri requisiti e condizioni previsti da ciascuna delle gestioni interessate (per esempio la cessazione dell’attività lavorativa dipendente o convenzionata, la cancellazione dall’Albo o Ordine professionale ecc.).

Per quanto riguarda il requisito anagrafico è importante precisare che a partire dal 2013 questo crescerà periodicamente di pari passo con l’aspettativa di vita degli italiani. Dal primo gennaio del 2013 è, infatti, passato a 65 anni e 3 mesi e dal primo gennaio 2016 salirà a 65 anni e 7 mesi.

L’incremento sarà triennale fino al 2018 e dal 2019 diventerà biennale. Per il triennio 2013-2015 l’aumento dell’età è stato di 3 mesi, per il triennio successivo di 4 mesi mentre per i bienni successivi si ritiene che l’innalzamento sarà di 2 o 3 mesi ogni volta.

Da quando decorre

Per coloro che chiedono la pensione in regime di totalizzazione, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 42/2006, l’accesso alla pensione di vecchiaia, per il quale era richiesto il requisito contributivo dei 20 anni di contributi e un’età anagrafica, senza distinzione di sesso, di 65 anni, la decorrenza della pensione era svincolata dal regime delle “finestre di accesso” e il trattamento si conseguiva dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Dal primo gennaio 2011, invece, i trattamenti di vecchiaia in totalizzazione, con requisiti maturati a partire dal primo gennaio 2011 in poi, decorrono dal 18° mese successivo al raggiungimento dei requisiti. In pratica chi raggiunge i requisiti nel 2014 e sceglie la totalizzazione va in pensione di vecchiaia a 66 anni e 9 mesi.

Presentare la domanda

La domanda di pensione in regime di totalizzazione va presentata dal lavoratore (o dai superstiti) all’Ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi. L’Ente che ha ricevuto la domanda provvede poi ad accertare se c’è il diritto a totalizzare. Per quanto riguarda l’Ente che pagherà la pensione “totalizzata”, a corrispondere le rate sarà l’INPS che ha stipulato con gli altri Enti o Casse apposite convenzioni.

La pensione di vecchiaia con il “cumulo” dei contributi dalla legge di stabilità 2013

La Legge 228/2012 ha previsto una ulteriore possibilità di mettere insieme la contribuzione “frammentata” ovvero quella versata in più gestioni assicurative.

Il nuovo istituto del “cumulo” consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla Gestione Separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

Le nuove disposizioni che sono entrate in vigore dal primo gennaio 2013 sono finalizzati a consentire ai lavoratori il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Chi sono i lavoratori interessati

Possono chiedere il cumulo tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi che possono far valere contributi versati presso:

  • l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti e
    gestioni dei lavoratori autonomi;
  • le forme esclusive dell’AGO (INPDAP ecc.);
  • le forme sostitutive dell’AGO (ENPALS, fondo telefonici, fondo elettrici ecc.);
  • la Gestione Separata INPS pensioni (istituita in base all’art. 2 comma 26 della Legge 335/1995).

Non possono, invece, essere oggetto di cumulo le contribuzioni versate presso le Casse di Previdenza per liberi professionisti e presso il Fondo Clero.

Quali trattamenti pensionistici

Il “cumulo contributivo” previsto dalla Legge 228/2012 consente di ottenere la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità e la pensione ai superstiti. Per conseguire la pensione di vecchiaia, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può, però, essere richiesto a condizione che i lavoratori:

  • non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette gestioni (compreso l’assegno di invalidità);
  • non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo in argomento.

È bene, poi, precisare che il diritto autonomo va individuato rispetto a ogni singola “gestione”.

Così per esempio un lavoratore che può far valere 13 anni di lavoro come dipendente, 7 da Gestione Commercianti e 3 da Gestione Separata può avvalersi del cumulo anche se, sommando i 13 anni da dipendente e i 7 da commerciante, avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia avvalendosi del cumulo gratuito previsto dalla Legge 233/1990.

Per quanto attiene ai requisiti, la pensione si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla Legge 214/2011 (la Riforma Fornero), più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi.

Così, per esempio, una lavoratrice pubblica che può far valere 10 anni di contributi versati presso l’INPS e 10 anni accreditati in precedenza presso l’INPS può ottenere la pensione di vecchiaia in regime di cumulo solo al compimento dei 66 anni e 3 mesi ovvero del requisito anagrafico richiesto, nel 2014, alle dipendenti pubbliche che è, infatti, più elevato rispetto al requisito anagrafico richiesto per le iscritte all’INPS.

Come per la totalizzazione e la ricongiunzione, il cumulo deve riguardare per intero tutti i periodi assicurativi, accreditati presso le gestioni interessate. La decorrenza della pensione di vecchiaia, che non può essere anteriore a febbraio del 2013, segue le regole previste dalla legge 214/2011 ovvero dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributtavi, senza quindi “finestre” di attesa di alcun genere.

Come si calcola la pensione con il cumulo (ed il calcolo età pensionabile)

Per il cumulo dei contributi le gestioni previdenziali interessate determinano, ciascuna per la quota riferita ai contributi di propria competenza, il trattamento cosiddetto “può quota” in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

Per stabilire, dunque, il sistema di calcolo da adottare (retributivo, misto o contributivo) occorre tener conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata al 31 dicembre 1995 nelle diverse gestioni assicurative.

È bene ricordare che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributi maturate dal primo gennaio del 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

Per stabilire, poi, se l’assicurato ha diritto, nel calcolo della pensione, a una quota retributiva fino al 31 dicembre 2011 (e poi contributiva) oppure a una quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 (e poi contributiva) occorre verificare se al 31 dicembre del 1995 aveva o meno raggiunto la soglia dei 18 anni di versamenti.

ESEMPIO PRATICO

Il Signor Rossi, nato nel gennaio 1956, ha iniziato a lavorare nel 1975 come dipendente privato, quindi, iscritto all’INPS fino al 1989. Dal 1990 è divenuto dipendente pubblico con iscrizione aH’INPDAP per 16 anni. Dal 2006 ha smesso ogni attività lavorativa. Pertanto ai fini del conteggio dell’anzianità maturata prima del 1996 si devono sommare i due periodi (15 di INPS e 6 di INPDAP ) arrivando al totale di 21 anni accreditati al 31 dicembre 1995.

In ciascuna gestione non raggiunge il requisito dei 20 anni di anzianità contributiva, ma sommando i due periodi sì. Non resta che attendere il compimento dell’età anagrafica più elevata tra le due gestioni per poter accedere alla pensione di vecchiaia secondo la nuova regola.

Essendo in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, la pensione per questo assicurato sarà retributiva fino al 31 dicembre 2011 e quindi ciascuna delle due gestioni calcolerà la propria quota di pensione con il sistema retributivo non avendo anzianità contributiva successiva al 2012.

La pensione matura a febbraio 2022 a 67 anni e 2 mesi, requisito previsto per tutte le gestioni interessate al cumulo e decorrenza dal mese successivo alla maturazione.

Rispetto alla totalizzazione il vantaggio è evidente: col cumulo contributivo la pensione è sostanzialmente calcolata tutta col sistema retributivo mentre quella totalizzata sarebbe solo contributiva e quindi, in genere, più bassa come importo finale.

Il prepensionamento per i commercianti

In tempi di crisi del commercio, coloro che hanno deciso di chiudere l’esercizio commerciale e che compiono, nel periodo dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, 62 anni di età (ridotti a 57 per le donne) possono chiedere di ottenere una forma di “prepensionamento” per vecchiaia a carico dellTNPS.

La possibilità è consentita a chi esercita il commercio al minuto in sede fissa (compresi bar, trattorie e ristoranti) e agli ambulanti, iscritti all’INPS nella gestione commercianti e consiste nella concessione di un indennizzo mensile pari all’importo del “minimo” di pensione, a condizione, però, che si siano già compiuti i 62 anni per gli uomini e i 57 per le donne e che si sia restituito in Comune la licenza di commercio.

Per il diritto a quest’indennizzo è, però, necessario rispettare alcune condizioni.

I requisiti richiesti sono:

  • aver compiuto più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
  • essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, da almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, presso PINPS nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
  • aver cessato in modo definitivo l’attività commerciale;
  • aver riconsegnato in Comune la licenza di esercizio;
  • essersi cancellati dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Attenzione, infine, ai termini per inoltrare la domanda che sono fìssati inderogabilmente al 31 gennaio 2017.

Come dicevamo all’inizio, l’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per i commercianti iscritti all’INPS che, per il 2014, è di 501,38 euro al mese.

Questo beneficio è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e fino a quando l’interessato non avrà compiuto l’età pensionabile per vecchiaia prevista dalla Legge 214/2011.1 mesi durante i quali si gode dell’assegno sono considerati utili, come contribuzione figurativa, per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.

Ma cosa fare una volta in pensione?

Il consiglio è di valutare la possibilità di sfruttare il tempo che hai a disposizione e le competenze che hai acquisito durante la tua carriera per avviare un’attività imprenditoriale.  Qui trovi 45 idee per lavorare da casa seriamente.

Redazione di Intraprendere

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