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Società di Persone: in Accomandita Semplice o SNC? Qui Trovi Tutte le Informazioni

Società di Persone società in accomandita semplice

Che cos’è una società di persone? In quali casi può essere la configurazione giusta per il tuo business? In quali altri casi invece devi invece pensare ad altro e magari orientarti verso una società di capitali?

Parleremo di questo ed altro nel corso della nostra guida, una guida che è stata concepita per aiutarti a capire di più di questa categoria di forme societarie.

Vedremo insieme quali sono i vantaggi e gli svantaggi non solo il relazione alle società di capitali, ma anche tra le diverse tipologie di società di persone.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali tipologie di società di persone esistono.

Cosa sono le società di persone

Le società di persone sono delle forme societarie che sono composte da soci che vi compaiono in qualità di persone giuridiche senza avere una completa separazione dalla società stessa a livello patrimoniale.

Per dirla in modo più semplice, al contrario di quanto avviene per le società di capitali, non esiste una separazione tra il patrimonio della società e quello dei soci che la posseggono.

Non è questa inoltre l’unica differenza tra la società di persone e la società di capitali, anche se di gran lunga, come avremo modo di analizzare più avanti, la più rilevante.

Nella società di persone, sono soliti ripetere i manuali di diritto civile e commerciale, a prevalere non è l’intenzione dei soci di mettere insieme dei capitali per la gestione di una nuova organizzazione, ma piuttosto l’elemento personale, l’elemento soggettivo dell’unione rispetto a quello patrimoniale.

Le società di persone, inoltre, non hanno una personalità giuridica separata da quella dei soci, e non possono, all’attuale stato delle cose, averne una.

Quali tipi di società di persone esistono?

Ci sono diversi tipi di società di persone, tra le quali il nostro ordinamento prevede:

  • Società Semplice o S.S.: società che sono formate da una pluralità di soci, tutti che rispondono in modo illimitato e solidale per le obbligazioni della società.
  • Società in nome collettivo: leggermente più strutturata della società semplice, è comunque una delle modalità più semplici per cominciare a fare impresa in forma associata.
  • Società in nome collettivo: si tratta di società che hanno la particolarità di avere due livelli di soci, una che gestisce e una responsabile per le obbligazioni societarie.

La Società Semplice: la forma meno complessa di società di persone

In una scala ideale che indichi la complessità delle diverse forme societarie, la società semplice occuperebbe sicuramente il gradino più basso.

La società di persone è infatti di gran lunga la meno evoluta delle forme societarie permesse dal nostro ordinamento, una forma societaria che prevede:

  • Un contratto sociale che non è in alcun modo soggetto a forme particolari (non è necessaria neanche la forma scritta e può essere addirittura anche il risultato semplicemente di comportamenti concludenti).
  • La possibilità di conferire beni in natura, denaro, crediti e attività lavorativa alla società da parte di ogni socio;
  • Una contabilità estremamente semplificata.

La società semplice, così come tutte le altre forme societarie che rientrano nella categoria delle società di persone non è dotata di autonomia patrimoniale perfetta.

Questo vuol dire che i soci risponderanno con una responsabilità che è:

  • Illimitata: i soci rispondono di tutte le obbligazioni con qualunque tipo di patrimonio, sia presente sia futuro.
  • Solidale: ad ogni socio può essere richiesto il pagamento dell’intero debito eventualmente contratto.

Inoltre vale ricordare in questa circostanza che il socio che dovesse unirsi alla società in un secondo momento, così come da articolo 2269 del codice civile, è responsabile anche per le obbligazioni contratte dalla società prima che egli sia diventato socio.

L’amministrazione della società semplice

Anche l’amministrazione della società semplice è estremamente poco complessa. Siamo infatti davanti ad una società che può avere:

  • Una gestione disgiuntiva: nel senso che ogni socio può, anche separatamente dagli altri soci, prendere decisioni, verso le quali comunque gli altri soci hanno diritto di opposizione.
  • Una gestione congiuntiva: gli atti sono compiuti con il consenso dei soci o all’unanimità, oppure invece con maggioranza; in questo caso il singolo socio ha comunque potere di agire per conto proprio laddove fosse ritenuto necessario dall’urgenza della materia.
  • Una gestione mista: i soci hanno tutta la libertà di decidere per contratto quali siano gli eventuali metodi di gestione materia per materia.

Nella società semplice vi è inoltre la possibilità di nominare, sempre nel contratto sociale, un amministratore unico.

Come si ripartiscono utili e perdite della società semplice

Nella società semplice anche l’eventuale ripartizione di utili o perdite è relativamente poco complessa. Ogni socio ha infatti diritto a ottenere una parte degli utili, che devono essere proporzionali a quanto conferito alla società.

Vale la pena ricordare in questo frangente inoltre che in mancanza di specificazioni in senso contrario, si presuppone per legge che tutti i soci abbiano conferito lo stesso ammontare di beni.

Quando conviene la società semplice?

La società semplice ha in realtà nel nostro ordinamento pochissime applicazioni, in quanto non può essere in alcun modo utilizzata per svolgere attività commerciale.

Si può ricorrere alla società semplice nel caso in cui ci siano attività professionali che prendono la forma associata, la gestione di talune proprietà immobiliari o anche mobiliari ed è il caso relativamente tipico delle società sportive dilettantistiche, anche se pure in questo caso sono ormai molti coloro i quali preferiscono ricorrere ad una diversa configurazione sociale, più articolata e complessa.

La società in nome collettivo

La società in nome collettivo (spesso ricordata anche come società in nome comune) è un’altra delle possibilità offerte dal nostro ordinamento per la società di persone.

In questo caso, ed è forse la differenza preponderante rispetto alla società semplice, è possibile svolgere attività commerciale e banalmente essere l’ideale anche per un’attività di eCommerce.

Nel nostro ordinamento inoltre si devono differenziare necessariamente due diverse forme di società in nome collettivo:

  • Società regolare: è il caso della società che sia regolarmente registrata nel registro delle imprese. L’atto costitutivo in questo caso deve essere necessariamente redatto o in forma di scrittura privata, oppure in forma di atto pubblico.
  • Società irregolare: è il caso in cui la società sia di fatto, ovvero una possibilità che si ha quando la società non è neanche registrata nel registro delle imprese; non vi sono scritture formalizzate, non vi sono atti autenticati dal notaio o comunque scritture private.

Quali sono le differenze tra società semplice e SNC?

Ci sono diverse e importanti differenze tra le due forme societarie che abbiamo appena presentato, ovvero la SS e la SNC:

  • In primo luogo nella SNC troviamo delle norme a tutela del patrimonio societario, con la SNC appunto che sembrerebbe essere per moltissimi frangenti una disciplina alla quale il legislatore accorda preferenza.
  • L’atto costitutivo della SNC è sottoposto a regole precise.
  • Si può effettuare attività commerciale tramite la SNC, cosa che non è possibile invece per la SS.

L’atto costitutivo della SNC

L’iscrizione della società avviene per tramite del deposito dell’atto costitutivo, così come riportato dall’articolo 2295 del nostro Codice Civile.

L’atto costitutivo deve essere necessariamente redatto in forma scritta e poi registrato presso il registro delle imprese.

Le firme devono essere autenticate da un notaio.

È necessario inoltre che all’interno dell’atto costitutivo siano presenti taluni dati fondamentali, pena l’invalidità dell’atto costitutivo stesso:

  • Devono essere riportate le generalità dei soci.
  • Deve essere indicata la ragione sociale, che deve necessariamente riportare il nome di uno o più dei soci, nonché la dicitura SNC.
  • Devono essere indicati i soci che avranno amministrazione e rappresentanza della società.
  • Deve essere indicato inoltre l’oggetto sociale.
  • Bisogna riportare in sede contrattuale l’eventuale sede della società.
  • E’ necessario indicare l’eventuale durata della società.
  • Bisogna tenere traccia dei conferimenti fatti in costituzione di società, oltre che alle modalità di ripartizione di utili e eventuali perdite.

Le altre caratteristiche della società in nome comune

Ci sono altre caratteristiche rispetto a quelle che vi abbiamo appena presentato per quanto riguarda la SNC. Nello specifico:

  • mantengono la contabilità delle società semplici.
  • tuttavia devono presentare rendiconto.
  • sotto un certo valore di ricavi è ammesso inoltre il regime di contabilità semplificata, senza che siano presenti stati patrimoniali e bilanci, soltanto procedendo con la redazione del prospetto di costi e ricavi.
  • devono essere tenuti il libro giornale e degli inventari.

La società in accomandita semplice

Il quadro delle possibili società di persone nel nostro ordinamento si chiude con la S.a.s. ovvero la società in accomandita semplice.

Trattasi di una particolare società di persone, che può essere utilizzata sia per le attività non commerciali che per quelle commerciali e che ha come caratteristica principale quella della presenza di due tipologie di soci:

  • Soci accomandanti: sono coloro i quali sono responsabili per le obbligazioni che sono contratte dalla società soltanto nel limite della quota che è stata conferita. Vivono il loro rapporto con la società in maniera simile a quello che viene ad instaurarsi per la società di capitali. Questi soci non possono però per legge occuparsi dell’amministrazione stessa della società, sono praticamente degli investitori.
  • Soci accomandatari: rispondono in modo solidale e illimitato, per tutte le obbligazioni sociali e conservano l’amministrazione della società.

Conviene costituire una società di persone o una società di capitali?

Come dovrebbe essere chiaro al termine della nostra trattazione, ci sono delle differenze sostanziali a livello legislativo tra la società di persone e quella di capitali.

Tra le due scelte però non si può decidere nel vuoto pneumatico, in quanto la scelta di questa o quella forma societaria non può che dipendere dal tipo di attività che si va a costituire, dal volume di affari nonché dal grado di separazione che desideriamo per noi e per la nostra società.

Siamo davanti ad una scelta di fondamentale importanza per il proseguo delle nostre attività:

  • Si dovrebbe scegliere una società di capitali per le società che saranno costrette a prendersi rischi, come l’acquisto, magari anche importante, di merce.
  • Si dovrebbe scegliere una società di capitali quando è assolutamente necessaria la separazione tra i capitali della società e quelli degli imprenditori; una società di capitali è sicuramente più sicura, soprattutto nel caso in cui ci siano dei rischi da correre e l’imprenditore possegga personalmente capitali importanti, abitazioni, etc.
  • Si dovrebbe invece scegliere una società di persone laddove sia importante avere una gestione semplice della società, sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo fiscale. Bisogna infatti allo scopo ricordare che la gestione delle società di capitali è sempre più costosa, sia per il commercialista, sia per i costi di costituzione, sia per il costo degli atti che si andranno a produrre eventualmente in un secondo momento. Non si deve compiere l’errore di credere che una volta costituita la società non ci siano altri costi collegati.
  • Si deve inoltre scegliere la società di capitali quando c’è bisogno di un amministratore esterno che sia slegato dalla proprietà e dunque di un impianto societario che permetta di tenere ben separate le due attribuzioni.

Va ricordato inoltre che per talune attività (soprattutto di tipo creditizio e finanziario) la legge impone alcune determinate forme societarie, tipicamente la società per azioni.

La scelta giusta per il tuo business non può dipendere che dalla volontà tua e dei tuoi soci.

Attenzione: si può fare una società di capitali anche da soli

Ricordiamo inoltre in chiusura che è permessa dal nostro ordinamento ormai da qualche anno la possibilità di fondare una SRL Unipersonale, ovvero una società a socio unico, che permette però allo stesso modo delle SRL classiche di mantenere il patrimonio dell’imprenditore completamente separato da quello della società.

Si tratta di una buona opportunità per chi volesse mettersi in proprio, avere una società con piena personalità giuridica pur senza mettersi alla ricerca di soci che non sono necessari.

Attenzione: la società SRL semplificata ha costi di gestione molto alti

Ultimo consiglio che ci sentiamo di darti è quello di fare molta attenzione alla forma societaria SRL Semplificata.

Siamo infatti di fronte ad una società che ha sicuramente dei costi di incorporazione molto bassi, ma che al tempo stesso prevede dei costi di gestione che sono tra i più alti, quasi alti quanto quelli di una Società per Azioni.

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Ora che hai tutte le informazioni sulle Società di Persone non ti resta che iniziare la tua nuova attività, se hai bisogno di qualche spunto qui trovi tante idee imprenditoriali.

Anna Porello

Anna Porello

Imprenditrice digital e cuore pulsante di Intraprendere. Fonda la sua prima startup di entertainment geolocal nel 2006 venduta a una nota azienda italiana. Dopo anni come consulente nei processi di digitalizzazione di grandi imprese, decide di dedicarsi a Intraprendere.net, che co-fonda nel 2016.

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